L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.
L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.
Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.
Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
In Comune di Ferrara …
È stato definito l'istituto dell'accertamento con adesione con proprio regolamento in cui sono definiti i principi generali, tra cui:
- l’accertamento con adesione è ammesso solo per questioni di fatto che richiedano un apprezzamento valutativo, e non si estende alla parte di dette questioni concernenti la correzione di errori materiali e formali
- esulano pertanto dal campo applicativo le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.