Comunicare la fine dei lavori

Comunicare la fine dei lavori

I lavori devono terminare entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire (PDC), dalla data di efficacia della segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) o dalla di inizio degli stessi per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, artt. 7, 16 e 19).

Dopo questo termine nessun lavoro potrà essere effettuato fino a quando:

  • non sia concessa una proroga del permesso di costruire (solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare oppure in considerazione della mole o delle particolari caratteristiche tecnico costruttive dell’opera)
  • non sia rilasciato un nuovo permesso di costruire
  • non sia stata presentata una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

È necessario comunicare la fine dei lavori:

  • per interventi oggetto di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) attraverso la comunicazione fine lavori
  • per interventi oggetto di permesso di costruire (PDC) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attraverso la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità

La comunicazione di fine lavori non è dovuta per gli interventi in sanatoria

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie
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Ultimo aggiornamento: 06/10/2023 09:45.46