Presentare controdeduzioni a seguito di notifica di schema di accertamento

A decorrere dal 18/01/2024 , ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente, 27/07/2000, n. 212, art. 6 è stato  introdotto ed esteso anche ai tributi locali  un nuovo principio: il contraddittorio. 

In applicazione a  tale principio, la  notifica dell’avviso di accertamento deve essere preceduta dall’ anticipazione del suo contenuto (schema di avviso accertamento) per tutti quei casi per i quali la commisurazione del dovuto non risulti da processi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni , nonché per i casi  di motivato e fondato pericolo per la riscossione.

Mediante tale anticipazione il contribuente viene preventivamente informato degli elementi  e dati  che stanno a fondamento della pretesa  tributaria affinché possa  presentare, nel rispetto del termine indicato nella documentazione accompagnatoria lo schema di accertamento (non inferiore a 60 giorni dalla notifica dello schema di avviso di accertamento), eventuali osservazioni o controdeduzioni, unitamente alla documentazione pertinente e rilevante ai fini della riduzione o all' eliminazione della pretesa, nonché eventuali ed ulteriori richieste di accesso al proprio fascicolo.

L’esercizio del  contraddittorio viene azionato dal  contribuente mediante compilazione dell' apposito modulo, secondo una delle seguenti modalità: 

  • compilazione del modulo elettronico, caricamento degli allegati e invio diretto al protocollo dell’ente attraverso questo sportello, selezionando “accedi al servizio” (autenticazione tramite SPID, CIE e CNS);
  • scaricando il modulo di contraddittorio, disponibile come allegato (selezionando il link sottostante "Presentazione di contraddittorio preventivo e poi cliccando l'icona PDF), da trasmettere compilato e firmato, corredato della documentazione rilevante alla pec servizitributari@cert.comune.fe.it 

Approfondimenti

Come si conclude il procedimento di accertamento in caso contraddittorio?

Entro i successivi 120 giorni successivi al periodo garantito dall’amministrazione per presentare controdeduzioni, l'amministrazione procede a notificare il provvedimento finale motivato, anche relativamente all’esito negativo delle controdeduzioni non accolte. 

Avverso l’accertamento esecutivo, notificato successivamente allo schema,  è possibile ricorrere ai sensi del Decreto Legislativo, 31/12/1992, n. 546

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Ultimo aggiornamento: 19/04/2024 09:08.13