Versare l'imposta di soggiorno (IDS)

Versare l'imposta di soggiorno

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

Il Comune di Ferrara, come capoluogo di provincia, ha istituito l'imposta di soggiorno con delibera di consiglio comunale e l'ha disciplinata con il relativo regolamento, aggiornato con delibera del consiglio comunale del 28/03/2022, n. 5 P.g.n. 33726

L’applicazione dell’imposta decorre dall'01/06/2013. 

Approfondimenti

Scopo

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferrara, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

Chi la deve pagare?

Chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Ferrara. L'imposta non è dovuta per i soggetti residenti nel Comune di Ferrara.

Come si calcola?

L'imposta si applica sulla base delle tariffe deliberate con proprio atto dalla giunta comunale per ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte) fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Ferrara, come definite dalla normativa regionale di settore

Chi è esente?

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  1. i residenti nel Comune di Ferrara
  2. i minori di diciotto anni di età
  3. il soggetto ricoverato o degente presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in quanto ha bisogno di cure e/o terapie, interventi, anche limitatamente al giorno antecedente alla data del ricovero e/o degenza ed a quello successivo alla data della dimissione
  4. il soggetto che presta assistenza al degente e/o ricoverato presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in ragione di massimo due accompagnatori/assistenti per malato
  5. le persone in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, compresi coloro che alloggiano temporaneamente a causa degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, presso le strutture presenti sul territorio comunale
  6. l’autista di pullman e/o l’accompagnatore turistico, che presta regolare attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un solo accompagnatore turistico ogni 18 turisti partecipanti.
  7. il soggetto appartenente a forze di polizia nazionale e locale (esempio: carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, forestale, penitenziaria, municipale), alle forze armate (esercito, marina, aeronautica militare, militari Nato) o al corpo nazionale dei vigili del fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di servizio
  8. il personale dipendente del gestore della struttura che ivi svolge attività lavorativa
  9. il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali
  10. il possessore della card turistica MyFE card. Per informazioni specifiche sulla MyFE card consultare il sito http://www.myfecard.it/it o rivolgersi all'ufficio del turismo del Comune di Ferrara
  11. i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della Legge 104/92, articolo 3, comma 3 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed uno solo degli eventuali accompagnatori. (Esenzione introdotta dalla delibera di consiglio comunale n. 7/2022 P.g.n. 33726).

L’applicazione dell’esenzione relativamente ai punti 1 e 2 è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di:

  1. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 e 47 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
    - nel caso di accompagnatore che presta assistenza al degente e/o ricoverato: che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti dell’assistito, degente e/o ricoverato presso una delle strutture sanitarie esistenti sul territorio provinciale
    - nel caso di ricoverato e/o degente: che il soggiorno presso la struttura ricettiva è determinato dalla necessità di dover effettuare cure e/o terapie, interventi, presso una delle strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale
  2. certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria situata sul territorio provinciale, attestante le generalità del malato ricoverato e/o del degente e la durata (data inizio e data fine) della prestazione sanitaria e/o del ricovero presso la medesima.

 

Come e quando pagare?

Le somme incassate dai gestori a titolo di imposta di soggiorno vanno riversate al Comune entro il 15 del mese successivo al trimestre solare in cui è stata incassata l’imposta.

Scadenzario per la presentazione delle comunicazioni trimestrali e dei riversamenti all'Ente per ogni annualità

TrimestrePeriodoComunicazione e riversamento
I° gennaio - marzo15 aprile
II° aprile - giugno15 luglio
III°luglio - settembre15 ottobre
IV°ottobre - dicembre15 gennaio

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Dall'1 marzo 2021 le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad incassare le somme di propria competenza attraverso pagoPa.
PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito del comune o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, l' home banking, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali. 

Resta comunque possibile come modalità residuale il pagamento in contanti presso il Tesoriere Comunale.
 

Il pagamento dell'imposta di soggiorno, quindi, potrà essere effettuato:

  1. Con modalità pagoPa, accedendo al portale dei pagamenti pagoPA e scegliendo la voce IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Nel portale sarà possibile pagare direttamente online l'imposta di soggiorno oppure stampare l'avviso di pagamento pagoPA e procedere con:

  • il servizio CBILL bancario; 

  • le poste;

  • gli intermediari abilitati al servizio (es. tabaccai, supermercati, ATM, banche, ecc.)

2. Tramite F24 

L’imposta di soggiorno, a seguito dell’ottenimento di apposita autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, può essere pagata anche utilizzando il modello F24, consentendo altresì al gestore della struttura di compensare le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno con altri e diversi crediti tributari ( es. iva, irpef..).

 

I codici tributo da trascrivere sul modello F24 "Sezione IMU e altri tributi locali" sono:

  • 3936 - "Imposta di soggiorno"

  • 3937 - "Interessi"

  • 3938 - "Sanzioni"

Il codice ente del Comune di Ferrara è D548.

 3. Tramite Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti

Puoi pagare in contanti, con carta o conto corrente presso i Prestatori di servizio di pagamento (Psp) che hanno aderito a pagoPA, l’elenco aggiornato di tutti i Psp è su www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/

 

Per ciascun Psp puoi verificare i canali di pagamento disponibili (sportello fisico, home banking, app mobile, phone banking, ATM) sia per i correntisti che per i non correntisti. 

Porta con te l’avviso di pagamento dove è presente il QR code che identifica tutti i dati per il pagamento.

  • Sportelli ATM - Negli sportelli Atm è possibile effettuare il pagamento utilizzando il codice CBILL: selezionare la voce “ricariche” o “pagamenti” (in base al tipo di sportello) quindi scegliere il circuito pagoPA quindi “nuovo pagamento”, cercare l’ente creditore (es. Comune di Ferrara – CBILL) ed inserire il codice avviso di 18 cifre, pagare e ritirarela ricevuta.

  • Pagamenti online

    • sito a applicazione mobile di home banking del prestatore di servizio abilitato a pagoPA utilizzando il codice CBILL per maggiori informazioni vai su www.cbill.it/avvisi-pagopa 

    • tramite l'App IO  (scarica l'app mobile) o altre app di pagamento (della tua banca, SisalPay, Satispay inquandrando il QR code.

4. pagamento in contanti presso il Tesoriere Comunale del Comune di Ferrara - Bper Banca, specificando sempre la causale:

  IDS – anno di riferimento – denominazione struttura - P.Iva o codice fiscale –    Quadrimestre/Trimestre oggetto di versamento.    (esempio: IDS 2021- HOTEL PROVA - P.I:00123123123 - 1° Trimestre)

 

ATTENZIONE: In caso di mancato pagamento alle previste scadenze è possibile regolarizzare il pagamento del tributo tramite ravvedimento operoso, nel rispetto di quanto indicato alla seguente pagina.

Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara sono tenuti a:

  1. informare anche nella versione multilingue predisposta, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo
  2. versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il 15 del mese successivo al trimestre solare in cui è stata incassata l'imposta;
  3. comunicare trimestralmente all'Ente, entro i primi 15 giorni del mese successivo:
    il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente,
    il relativo periodo di permanenza,
    il numero dei soggetti esenti,
    l’imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima,
    nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa;
  4. esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le comunicazioni trimestrali trasmesse e l’imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell’Amministrazione, ai fini dell’attività di controllo e/o verifica;
  5. conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno (es.: dichiarazioni sostitutive, certificazioni, comunicazioni trimestrali, dichiarazione annuale) per almeno 5 anni dalla data del documento;
  6. presentare la dichiarazione annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'imposta, attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, in attuazione del Decreto Legge del 19/05/2020,n. 34, articolo 180, comma 4.

La comunicazione trimestrale è da trasmettere anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti, indicando quindi valori a zero.

Il gestore della struttura ricettiva, responsabile del pagamento dell'imposta, dovrà rispondere anche degli eventuali rifiuti di pagamento da parte degli ospiti, nei confronti dei quali potrà rivalersi (art. 4 comma 1-ter D. Lgs. 23/2011).

La comunicazione trimestrale, così come la certificazione ai fini dell’esenzione o la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata - PEC con firma digitale.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti e le comunicazioni trimestrali distinti per ogni struttura.

Conto di gestione - Modello 21

Per maggiori informazioni sul modello 21 consulta il sito istituzionale del Comune di Ferrara

 

News - Dichiarazione annuale IDS

I responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, entro il 30 giugno di ogni anno, devono presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno riferita all’annualità precedente.

Per l’anno 2022 (primo anno di applicazione della norma) l’obbligo dichiarativo riguarda sia l’anno di imposta 2020 che il 2021.

Il decreto semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 differisce al 30 settembre 2022 la presentazione della nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.

In Comune di Ferrara …

Il gestore della struttura ricettiva dichiara, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d’esenzione.

Puoi consultare il documento riassuntivo "Imposta di soggiorno in pillole" 

Inoltre puoi scaricare l'informativa per gli ospiti sull'imposta di soggiorno nelle seguenti lingue:

Puoi consultare e scaricare la modulistica direttamente dal sito istituzionale del Comune

Accedi al sito del Comune

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Ultimo aggiornamento: 28/12/2023 10:05.04