Chiedere l'autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione acustica per cantieri o manifestazioni a carattere temporaneo

Chiedere l'autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione acustica per cantieri o manifestazioni a carattere temporaneo

Con la delibera del consiglio comunale del 25/11/2014, n. 84289/14 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Ferrara.   

Le attività dei cantieri edili e le manifestazioni a carattere temporaneo sul territorio comunale sono pertanto soggette alla presentazione di comunicazione di inizio attività o a richiesta di autorizzazione in deroga .

Approfondimenti

Cantieri

Lo svolgimento delle attività di cantiere è subordinata ai sensi del regolamento comunale, articolo 18 ai seguenti titoli abilitativi:

  1. Comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 19 per cantieri che rispettano:
  • i limiti di orario di cui all’articolo 15 (periodo ottobre/aprile ore 08:00/12:00 e ore 14:00/19:00 - periodo maggio/settembre ore 08:00/12:00 e ore 15:00/19:00)
  • i limiti di rumore di cui all’articolo16 (limite assoluto Leq di 65 dB(A) misurato in facciata alle abitazioni confinanti e di 55 dB(A) nell’ambiente potenzialmente disturbato a finestre chiuse
  • i limiti di durata non superiore ai 15 giorni di lavoro complessivi.

Nel caso non sia rispettato uno o più dei precedenti requisiti, occorre presentare la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al punto qui sotto.

  1. Autorizzazione alla deroga ai limiti di rumore di cui all’articolo 20 nel caso i cantieri non rispettino uno o più dei requisiti previsti al precedente punto di cui sopra, oppure siano posti nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 o nelle loro immediate vicinanze.
Manifestazioni

Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo è subordinata ai sensi del regolamento comunale, articolo 24 ai seguenti titoli abilitativi:

  1. Comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 25 per manifestazioni che rispettano:
  • i limiti di orario di cui all’articolo 22 (dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 24:00)
  • i limiti di rumore di cui all’articolo 23 ( limite di 65 dB(A) in corrispondenza dei confini delle proprietà in cui sorgono le abitazioni prossime ai luoghi dove viene esercitata l’attività, senza l’applicazione di ulteriori penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive)
  • i limiti di durata non superiore alle 20 giornate nell’arco dell’anno solare.

Nel caso non sia rispettato uno o più dei precedenti requisiti, occorre presentare la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al punto qui sotto.

  1. Autorizzazione alla deroga ai limiti di rumore di cui all’articolo 26 nel caso di manifestazioni che non rispettino uno o più requisiti previsti al precedente punto di cui sopra, oppure siano posti nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 o nelle loro immediate vicinanze.
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:16.23