Bonifica di siti inquinati: analisi di rischio

Bonifica di siti inquinati: analisi di rischio

L'analisi di rischio (AdR) è uno strumento che consente di valutare, in via previsionale, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nell'ambiente. È finalizzata alla determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Deve essere presentata nel caso le indagini preliminari abbiano evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

L'analisi, redatta secondo quanto stabilito all’Allegato 1 alla Parte IV del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, deve essere presentata entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione mediante l'apposito modulo regionale ai seguenti enti competenti per il territorio:

  • Comune - comune.ferrara@cert.comune.fe.it
  • Azienda Regionale per la Protezione Ambientale dell’Emilia Romagna (ARPAE) - aoofe@cert.arpa.emr.it
  • Azienda Sanitaria Locale (AUSL) - dirdsp@pec.ausl.fe.it

ARPAE convoca la conferenza di servizi (Comune e AUSL) e procede alla verifica dei risultati dell'Analisi di Rischio (AdR) in contraddittorio con il soggetto responsabile della contaminazione provvedendo all’eventuale approvazione dell'AdR.

Se la concentrazione dei contaminanti sul sito risulta essere inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ARPAE, nell’ambito dell’approvazione del documento di AdR, dichiara concluso il procedimento, prescrivendo eventualmente un piano di monitoraggio, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 242, com. 6.

Viceversa, se la concentrazione dei contaminanti sul sito risulta essere superiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il soggetto obbligato è tenuto a presentare il progetto di bonifica del sito all’autorità competente.

In questi casi il Comune riporta tale situazione nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:16.23